CILA SUPERBONUS
A seguito delle ultime modifiche introdotte all’art. 119, comma 13-ter, del D.L. 34/2020 (c.d. “decreto-rilancio”) si fa presente che dalla data odierna è disponibile, all'interno delle procedure dello Sportello Unico per le Attività Produttive e l'attività Edilizia del Comune di Ferentillo, il modulo unico nazionale per la Cila da utilizzare a decorrere dal 05 agosto 2021, esclusivamente per le pratiche inerenti il superbonus 110% con l’esclusione degli interventi riguardanti “la demolizione e la ricostruzione”.
Accedendo all'apposita sezione dello Sportello SUAPE si potrà, consultare la normativa aggiornata ed inviare la pratica edilizia completa secondo le modalità stabilite .
NON SARANNO ACCETTATE CILA SUPERBONUS INVIATE CON DIVERSA MODALITA'
Al fine di non incorrere nella decadenza dei benefici fiscali, è opportuno che il modulo sia compilato con la massima cura ed attenzione, riportando con esattezza la qualificazione dell'intervento, gli estremi dei titoli che hanno legittimato/autorizzato l'immobile, e la descrizione dell'intervento da realizzare.
Si fa presente che ancorché la normativa, in questo caso, non richieda l'attestazione dello stato legittimo, di cui all'art. 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. 380/2021 o di cui alla normativa regionale, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento (comma 13- quater).
Si precisa inoltre che: L'art. 243-bis della r. 1/2015 in applicazione della l.r. 6/2021 trova applicazione anche al procedimento della Cila-Superbonus. Pertanto alla stessa dovrà essere allegata la dichiarazione di conferimento dell'incarico e l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, rese secondo i moduli predisposti dalla Regione Umbria; Inoltre dovrà essere comunicata l'ultimazione dei lavori e andranno trasmesse agli Enti competenti, le relative certificazioni e/o collaudi dovuti dalla normativa vigente, nonché l'aggiornamento catastale se
Inoltre si puntualizza quanto segue:
benché la norma (comma 13-quinquies) non richieda, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/2021 (art. 137 e 138 della l.r. 1/2015) per i fabbricati che risultino privi di agibilità già al momento della presentazione della Cila-Superbonus, entro novanta giorni dalla conclusione dei lavori di quest'ultima, dovrà essere comunque presentata l'Agibilità in base alla normativa vigente (art. 137 e art. 138 della l.r. 1/2015).
L'ufficio comunale competente procederà, ai sensi dell'art. 140, comma 3, della l.r. 1/2015, ad eseguire semestralmente i controlli sui titoli e sulle opere eseguite, su un campione di almeno il venti per cento.
Per maggiori informazioni è possibile inviare una richiesta al seguente indirizzo e-mail:
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