L'art. 450 del codice civile, pur affermando il principio della pubblicità dei registri dello stato civile, esclude che essi possano essere consultati direttamente dai privati, demandando ai soli ufficiali preposti al servizio di rilasciare estratti o certificati e di svolgere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati; ed è principio più volte ribadito che sono legittimati a richiedere estratti e certificati e lo svolgimento di indagini solo coloro che vi abbiano un personale interesse.

Gli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 396/2000 prevedono inoltre che possono essere richiesti, di volta in volta, estratti per riassunto o per copia integrale degli atti di stato civile da chi vi abbia interesse, purché il rilascio non sia vietato dalla legge.

I soggetti legittimati alla richiesta di estratti per copia integrale sono unicamente i soggetti a cui l’atto si riferisce oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante.

L’art. 3 del D.P.R. 432/1957 consente il rilascio dell’estratto di nascita con indicate le generalità dei genitori “per l’esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione” su richiesta:

  • dell’interessato ricadente in tale fattispecie, se maggiorenne;
  • del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, se minorenne;
  • di terza persona formalmente delegata dall’interessato di cui sopra.

La richiesta deve essere firmata dal richiedente, e deve indicare:

  • tutte le informazioni riguardanti il RICHIEDENTEriportate nella prima sezione del modulo;
  • le esatte generalità del SOGGETTO rispetto al quale si chiede la certificazione (nome, cognome, data e luogo di nascita dell'antenato – paternità e maternità dello stesso – legame di parentela con il richiedente)
  • dimostrazione del legame di parentela DALL’antenato in oggetto FINO AL richiedente;
  • uso del certificato.

Tali elementi costituiscono il presupposto indispensabile fini dell’effettuazione della ricerca storica poiché dimostrano in maniera probatoria il rapporto di discendenza del richiedente con la persona oggetto della certificazione.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 432/1957 è consentito il rilascio dell’estratto di nascita con indicate le generalità dei genitori “per l’esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione”, a richiesta dell’Amministrazione o dell’interessato legittimato in tal senso.

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